14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2449 del 23 febbraio 1991
Testo massima n. 1
La richiesta del Ministro di grazia e giustizia di rinnovamento del giudizio ex art. 11, comma secondo, c.p., a differenza delle richieste dello stesso ministro previste dagli artt. 8, 9 e 10 stesso codice, ha una funzione precipuamente processuale, oltre che nella natura anche nei fini, essendo predisposta a superare il divieto del bis in idem determinato dal sopravvenire di una sentenza irrevocabile straniera, e non è soggetta al termine di tre anni dall’inizio della permanenza dell’imputato nel territorio dello Stato, previsto dall’art. 128, secondo comma c.p. [ Nella specie, la richiesta fu formulata dopo la condanna irrevocabile subita dal cittadino in Brasile ].
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