14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6931 del 28 giugno 1991
Testo massima n. 1
In materia di stupefacenti, è da escludere ogni ipotesi di ignoranza inevitabile [ art. 5 c.p. a seguito della sentenza n. 364/1988 della Corte cost. ], in considerazione degli interventi normativi del legislatore, ripetuti e risalenti nel tempo [ L. 16 gennaio 1933, n. 130, che approvava la Convenzione di Ginevra del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti; L.. 22 ottobre 1954, n. 1041, L. 22 dicembre 1975, n. 685, mod. dalla L. 26 giugno 1990, n. 162 e trasfusa nel T.U. 9 ottobre 1990, n. 309 ] e dell’enorme rilevanza della materia, con conseguente larghissima diffusione della comunicazione sociale intorno ad essa. [ Fattispecie in tema di coltivazione di n. 991 piantine di papaver sonniferum, in cui era stata invocata l’ignoranza della legge da parte dell’imputato analfabeta ].
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