Cass. pen. n. 6897 del 16 giugno 1995

Testo massima n. 1


In tema di reato di maltrattamento di animali (art. 727 c.p.), il cosiddetto «dovere di informazione» cui il comune cittadino è tenuto, è esigibile anche dal cacciatore, che esercita un'attività normativamente disciplinata e condizionata dal rilascio di un'autorizzazione e non può, pertanto, invocare l'ignoranza scusabile della norma penale. (Fattispecie relativa alla detenzione di volatili, fungenti da richiamo, in minuscole gabbie, ossia in una condizione incompatibile con la loro natura).

Normativa correlata