14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10132 del 4 ottobre 1995
Testo massima n. 1
Poiché lo scopo della L. 4 aprile 1956, n. 212 [ norme per la disciplina della propaganda elettorale ] è quello di tutelare la par condicio di coloro che concorrono nella competizione elettorale, l’art. 8, comma 3 della legge punisce non solo chiunque affigge manifesti elettorali fuori delle superfici globalmente destinate alla propaganda elettorale, ma a maggior ragione, punisce anche chiunque affigge manifesti dentro quelle superfici globali e tuttavia fuori della specifica superficie assegnata alla lista o al concorrente uninominale propagandato dal manifesto affisso. [ Nella specie, la Suprema Corte ha altresì osservato che «non può ritenersi errore scusabile sulla interpretazione della norma incriminatrice quello in cui sarebbero incorsi gli imputati: è nozione di comune esperienza che gli «attacchini» elettorali sono adeguatamente edotti sulle norme da osservare per le affissioni; e che se essi violano tali norme, le violano coscientemente o comunque per ignoranza non scusabile» ].
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