Cass. civ. n. 22616 del 09 agosto 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Principio di non contestazione - Ambito di operatività nel processo tributario - Limiti - Fattispecie.
Nel processo tributario, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda, né può aggirare il principio di sindacabilità limitata degli atti sottostanti adottati dall'Amministrazione finanziaria, autonomamente e obbligatoriamente impugnabili davanti al giudice tributario entro il termine di 60 giorni ex artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto non operante il principio di non contestazione sulla natura non familiare dei debiti tributari posti a fondamento di un'iscrizione ipotecaria, poiché la definitività delle cartelle ad essa sottese non consentiva più di mettere in dubbio l'an e il quantum del credito fiscale).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.