14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11360 del 25 novembre 1992
Testo massima n. 1
L’errore di diritto scusabile, in quanto dovuto ad ignoranza «inevitabile» della legge penale nella sua esatta delimitazione e nel suo preciso significato [ alla stregua di quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988 n. 364, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell’art. 5 c.p. ], è configurabile solo in presenza di una oggettiva e insuperabile oscurità della norma o del complesso di norme da cui deriva il precetto penalmente sanzionato; condizione, questa, che non si verifica nel caso di cui al combinato disposto degli artt. 2 comma terzo, 11 e 23 della L. 18 aprile 1975, n. 110, in forza del quale costituisce delitto la detenzione di un’arma ad aria compressa [ nella specie trattavasi di una carabina ], non sottoposta, entro il termine di legge, alle prescritte operazioni di immatricolazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]