14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7287 del 23 giugno 1994
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in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di ignoranza scusabile della legge penale, su coloro che esercitano professionalmente un’attività incombe il dovere, nell’ipotesi di dubbio sulla liceità dell’azione, di astenersi dal compierla.
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