14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7550 del 2 luglio 1994
Testo massima n. 1
L’incertezza che potrebbe derivare da contrastanti indirizzi giurisprudenziali, nell’interpretazione ed applicazione di una norma, non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva di ignoranza inevitabile della legge penale. Al contrario, il dubbio sulla liceità o meno, così originato, deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino, cioè [ secondo l’esplicito pensiero espresso nella sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364 ] all’estensione dell’azione, se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l’incertezza sulla liceità dell’azione stessa; e ciò, perché il dubbio, non essendo equiparabile allo stato di inevitabile ed invincibile ignoranza, non esclude la consapevolezza della illiceità.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]