14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5244 del 27 maggio 1996
Testo massima n. 1
In tema di elemento soggettivo del reato, è configurabile l’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale anche nei confronti di quei soggetti dotati di particolari conoscenze giuridiche o dediti ad attività professionali o mestieri, che presuppongono tali condizioni, qualora la normativa, attinente alla specifica disciplina, oggetto di regolamentazione, presenti rilevanti ed oggettivi connotati di equivocità, che rendano ragionevolmente oscuro il precetto, contenente il divieto d’agire ovvero l’ordine di operare. In tal caso non può essere mosso alcun addebito di rimproverabilità all’agente, qualunque sia il suo grado di «socializzazione», non potendosi pretendere dal singolo un’astensione [ tra l’altro impossibile nelle ipotesi di ordine positivo ] o una paralisi di attività della vita di relazione, non dovuta, perché ascrivibili non alla coscienza d’illiceità della condotta da parte del privato, ma al cattivo funzionamento dell’apparato ordinamentale. [ Nella specie la S.C. ha ritenuto che trova piena applicazione il suddetto principio, reputata estremamente complessa la normativa [ legislazione vigente in materia di sussistenza dei vincoli paesistici con riferimento ai piani pluriennali di attuazione ed alla possibilità di inquadrare tra questi ultimi i piani di zona per l’edilizia economica e popolare – Peep ] e, nella sua diversificata formulazione, oggettivamente oscura per gli stessi tecnici del diritto, come dimostrato dai contrasti interpretativi in sede cautelare ed in sede di cognizione, ciò in presenza di vari atti dell’assessore all’urbanistica, il quale si era ripetutamente espresso per la non necessità del nulla osta in riferimento agli interventi di edilizia residenziale pubblica ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]