14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2174 del 23 febbraio 2000
Testo massima n. 1
L’errore su legge diversa da quella penale, idoneo ad escludere la punibilità, è solo quello che riguarda una norma destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamata né esplicitamente né implicitamente nella norma penale. Non è perciò scusabile l’errore che incide su precetti e termini di altre branche del diritto, introdotti ad integrazione della norma penale, proprio perché essi determinano il contenuto del comando penale. [ Nella fattispecie, relativo alla pretesa dell’imputato di veder riconosciuto l’errore sulle norme in tema di società, la Corte ha affermato che la figura dell’amministratore di una società è espressamente richiamata dagli artt. 2621 c.c. e 223 legge fallimentare che prevedono reati propri ].
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