14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35694 del 3 ottobre 2011
Testo massima n. 1
La scusabilità dell’ignoranza della legge penale, può essere invocata dall’operatore professionale di un determinato settore solo ove dimostri, da un lato, di aver fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e, dall’altro, di essersi informato in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici, così adempiendo il dovere di informazione. [ In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inescusabile l’ignoranza, da parte del titolare di uno stabilimento di depurazione e stabulazione di molluschi, delle procedure di rinnovo delle concessioni demaniali marittime, invocata per l’asserita “farraginosità ” della disciplina tale da giustificare l’emanazione di una norma di interpretazione autentica, nonché” per la difficoltà di reperire corrette informazioni sul trasferimento di competenze alla Regione ].
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