14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2225 del 15 giugno 1976
Testo massima n. 1
L’ispezione di persone o di cose rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è condizionato dall’impulso di parte. Essa non è, pertanto, compresa nel generale divieto di nuovi mezzi istruttori nel giudizio di merito. Il comma 1 dell’art. 118 c.p.c. riserva al giudice del merito uno strumento estremo di conoscenza, esperibile [ non per sopperire all’inerzia della parte onerata della prova, ma ] per acquisire alla realtà del processo, mediante indagine diretta, elementi essenziali del fatto controverso, già ben determinati nella dialettica processuale, che egli ritenga di non poter altrimenti valutare, in un senso o nell’altro, nell’emettere il giudizio a cui non può sottrarsi. Il mancato esperimento di tale mezzo istruttorio non ha, di per sé, rilevanza nel giudizio per cassazione, salvo che il giudice del merito abbia motivato il mancato avvalersi dei relativi poteri adducendo impedimenti giuridicamente inesistenti od inapplicabili, oppure quando non abbia motivato affatto sul tema, ed, in entrambi i casi, egli stesso abbia, in fondo, manifestato nella sua sentenza che esigenze di giustizia in realtà concorrevano a rendere concretamente necessaria quell’istruttoria.
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