14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1656 del 28 aprile 1975
Testo massima n. 1
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per l’esecuzione forzata. In tal caso è sufficiente che l’atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga la data di notificazione del titolo esecutivo e gli estremi di essa. Non è invece applicabile nella specie la disposizione contenuta nel secondo comma dell’art. 654 c.p.c., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutiva, in quanto tale norma è dettata per l’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l’opposizione all’ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio.
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