Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5007 del 5 giugno 1997

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5007 del 5 giugno 1997

Testo massima n. 1

Nell’ipotesi in cui l’opposizione a decreto ingiuntivo venga totalmente accolta per l’inesigibilità del credito al momento della sua emissione, con conseguente declaratoria di nullità e revoca del decreto, questo perde ogni efficacia, onde risultano invalidi tutti gli atti esecutivi eventualmente compiuti, ivi compresa l’iscrizione ipotecaria della quale deve pertanto ordinarsi la cancellazione, restando esclusa la possibilità di conservarne gli effetti anche quando, per la sopravvenuta cessazione della causa di inesigibilità la domanda sia egualmente accolta nel merito con la sentenza che definisce il giudizio, atteso che la conservazione degli effetti degli atti esecutivi, nei limiti della somma ridotta, è prevista dall’art. 653, comma secondo, c.p.c. [ con disposizione non estensibile oltre il caso in essa considerato, costituendo deroga al principio della radicale caducazione degli effetti dell’atto dichiarato nullo o revocato ] nel solo caso in cui l’opposizione è accolta solo in parte, senza che al riguardo si pongano dubbi di costituzionalità sotto il profilo degli articoli 3 e 24 Cost. stante la non omogeneità delle situazioni poste a raffronto.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze