Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12318 del 4 dicembre 1997

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12318 del 4 dicembre 1997

Testo massima n. 1

La revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio d’opposizione, ove discenda non da fatti sopravvenuti, ma dal riscontro dell’iniziale mancanza dei requisiti all’uopo prescritti, quale il difetto di un credito esigibile, comporta, salvo l’accoglimento in tutto od in parte della domanda riformulata dal creditore in detto giudizio, l’invalidità ab origine del provvedimento monitorio, ed esige anche d’ufficio l’ordine di cancellazione dell’ipoteca giudiziale iscritta in forza della sua provvisoria esecutorietà, dato che il principio della proporzionale conservazione degli atti di esecuzione in precedenza compiuti, posto dall’art. 653 secondo comma c.p.c. per il caso di fondamento parziale dell’opposizione, riguarda la diversa ipotesi in cui l’indicata revoca sia disposta nonostante l’originaria presenza delle condizioni dell’ingiunzione.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze