14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1216 del 14 giugno 1965
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi che un prestatore di lavoro avente diritto ad alloggio di servizio [ nella specie, portiere ] convenga il datore di lavoro avanti al tribunale per sentir dichiarare la nullità del licenziamento intimatogli e, conseguentemente, il suo diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro e del godimento dell’alloggio, deve ritenersi sussistere un rapporto di continenza tra il predetto giudizio e il procedimento per convalida di sfratto successivamente instaurato avanti al pretore dal datore di lavoro al fine di riottenere la disponibilità dell’alloggio medesimo in quanto il petitum del primo giudizio comprende — come il più il meno — la negazione del diritto del datore di lavoro alla restituzione dell’alloggio, che costituisce l’oggetto del procedimento di convalida, né rileva il fatto che i giudizi siano stati introdotti con rito diverso, trattandosi, anche nel secondo caso, di un vero e proprio giudizio di cognizione. Pertanto, va dichiarata la competenza per continenza del tribunale.
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