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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1529 del 17 febbraio 1994

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1529 del 17 febbraio 1994

Testo massima n. 1

Contro il decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 664 c.p.c., essendo ammessa l’opposizione di cui all’art. 645 c.p.c., non può essere proposto ricorso per cassazione.

Testo massima n. 2

Nel procedimento per convalida di sfratto per morosità, il provvedimento che assegna o nega il termine di grazia, ai sensi dell’art. 55 della L. 27 luglio 1978, n. 392, non ha carattere decisorio e non è, quindi, autonomamente impugnabile, né è impugnabile, essendo il gravame espressamente escluso dal primo comma dell’art. 665 c.p.c., l’ordinanza di rilascio che, disattesa l’istanza di concessione del termine di grazia, il giudice contestualmente pronunci.

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