Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10841 del 11 maggio 2007

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10841 del 11 maggio 2007

Testo massima n. 1

In caso di sequestro conservativo presso terzi ricadente su un credito, che si esegue nelle forme del pignoramento presso terzi, nel giudizio di cognizione che segue alla mancata o contrastata dichiarazione del terzo pignorato, unico soggetto legittimato a contestare la sufficienza della somma pagata dal terzo al suo creditore prima del pignoramento ad estinguere la sua obbligazione è il creditore sequestrato.[ Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito secondo la quale il sequestrante un credito assicurativo, quale terzo estraneo al contratto di assicurazione, non poteva sindacare l’efficacia esaustiva del pagamento effettuato in favore della parte assicurata, unico soggetto legittimato a contestare la somma offerta a titolo indennizzatorio in base al rischio assicurato ].

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze