Cass. civ. n. 17471 del 28 luglio 2009
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
In tema di esecuzione di sequestro conservativo dei crediti, ove il provvedimento sia stato autorizzato dal Presidente della Sezione regionale della Corte dei conti, sussiste la giurisdizione del tribunale ordinario a ricevere la dichiarazione del terzo "debitor debitoris", dovendosi applicare, ai sensi dell'art. 678 c.p.c., per l'esecuzione della suddetta misura cautelare le norme stabilite per il pignoramento presso terzi.