14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7218 del 5 agosto 1997
Testo massima n. 1
Gli artt. 2901 c.c. e 671 c.p.c. non prescrivono che il provvedimento di sequestro conservativo debba contenere, tra l’altro, l’indicazione dell’ammontare del credito per il quale la misura cautelare viene autorizzata [ anche se un eccesso nella attuazione del sequestro medesimo da parte del creditore procedente legittima la richiesta del debitore di un provvedimento di riduzione, in applicazione del disposto di cui all’art. 496 c.p.c. ], ma, ove il provvedimento cautelare contenga tale indicazione, l’attuazione del sequestro non potrà avvenire se non entro il limite indicatovi.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Il vincolo di indisponibilità del bene derivante dall’esecuzione, su di esso, di un sequestro conservativo opera con diverse scansioni temporali nei confronti dei possibili interessati, nel senso che, al momento della attuazione del provvedimento cautelare, la operatività del vincolo è circoscritta in favore del solo creditore procedente, mentre, dal momento della conversione del sequestro in pignoramento, essa andrà ad estendersi anche agli altri creditori, intervenuti ed interveniendi, con la conseguenza che la disciplina degli effetti di una eventuale alienazione a terzi del bene de quo è, in relazione alle due ipotesi ora ricordate, da ritenersi, almeno in astratto, non omogenea, potendosi porre la questione della tutela dell’affidamento con riferimento alla posizione dell’acquirente del bene oggetto di sequestro [ eventualmente autorizzato entro determinati limiti di somma ], ma non anche di colui che tale acquisto abbia compiuto dopo la conversione in pignoramento della misura cautelare, poiché da quel momento il processo esecutivo proseguirà all’esclusivo scopo di soddisfare tutti i creditori, intervenuti o interveniendi.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]