14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6410 del 12 dicembre 1980
Testo massima n. 1
Qualora, dopo che il pretore abbia emesso l’ordinanza sospensiva della nuova opera, il giudizio di merito sia stato instaurato dinanzi al tribunale competente, il potere di emettere l’ordinanza di riduzione in pristino ex art. 691 c.p.c., spetta esclusivamente al tribunale stesso; può invece ammettersi che il pretore possa conoscere delle eventuali violazioni al suo desistat durante quel termine perentorio che egli ha fissato per la riassunzione della causa di merito, poiché in quell’intervallo di tempo deve pur esservi un giudice cui si possa ricorrere per assicurare la conservazione dello stato di fatto; ma una volta operata la riassunzione della causa, è soltanto il giudice di questa che può emettere provvedimenti che necessariamente incidono sull’oggetto di essa. La competenza per valore e per territorio ad emettere il decreto ingiuntivo per il rimborso delle spese anticipate dall’istante ai fini dell’esecuzione di un provvedimento di rimessione al pristino stato, emanato ai sensi dell’art. 691 c.p.c. in un procedimento di denunzia di nuova opera, si determina secondo le norme ordinarie, indipendentemente dalla competenza ad emanare detto provvedimento, sicché l’eventuale vizio di incompetenza che infici quest’ultimo non può essere dedotto in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
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