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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2798 del 16 luglio 1975

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2798 del 16 luglio 1975

Testo massima n. 1

Anche nel caso di legittimo impedimento del coniuge convenuto a comparire personalmente all’udienza presidenziale che precede il giudizio di separazione personale, il presidente del tribunale non è tenuto a fissare un nuovo giorno per la comparizione, quando ritenga che ciò sia incompatibile con l’urgenza dei provvedimenti provvisori da adottare.

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