14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2510 del 17 aprile 1980
Testo massima n. 1
Il decreto, con il quale il presidente del tribunale, in sede di separazione personale dei coniugi, anticipa l’udienza in precedenza fissata per la comparizione delle parti, così come ogni altro analogo provvedimento reso a norma dell’art. 163 bis terzo comma c.p.c., ha natura ordinatoria e non decisoria, in quanto è diretto al solo scopo di regolare lo svolgimento del processo, senza alcuna incidenza sulle posizioni soggettive delle parti, e, pertanto, non è impugnabile con il ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 della Costituzione.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]