14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4734 del 23 luglio 1981
Testo massima n. 1
In tema di separazione personale dei coniugi, la comparizione dell’istante all’udienza presidenziale, ai sensi dell’art. 707 c.p.c., consolida irretrattabilmente gli effetti della domanda, nel senso che l’eventuale successiva assenza dell’istante medesimo, in una seconda udienza di comparizione che il presidente ritenga di fissare per rinnovare il tentativo di conciliazione, non può più operare come condizione legale risolutiva degli indicati effetti, secondo la previsione del secondo comma della citata norma. Pertanto, qualora entrambi i coniugi abbiano richiesto allo stesso tribunale la separazione, e le relative domande siano state riunite con la fissazione di un’unica udienza di comparizione personale, la presenza dei due ricorrenti in detta udienza è di per sé sufficiente a legittimare il provvedimento di riunione, ed a rendere incontestabile, per ragioni di connessione, la competenza territoriale del giudice adito, restando a tal fine irrilevante che uno dei coniugi resti poi assente nella prosecuzione, in altra udienza, di quella fase presidenziale del procedimento.
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