14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 666 del 16 marzo 1963
Posted at 17:09h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’omesso adempimento delle formalità di pubblicità previste dall’art. 423 c.c. per la sentenza che pronunci l’interdizione non è di ostacolo alla produzione degli effetti giuridici derivanti dalla interdizione stessa [ tra i quali l’incapacità processuale ] effetti che decorrono, a norma dell’art. 421 dello stesso codice, dal giorno di pubblicazione della sentenza predetta.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]