14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1023 del 18 febbraio 1982
Testo massima n. 1
Nel giudizio di interdizione o di inabilitazione i parenti e gli affini, che a norma dell’art. 712 c.p.c. devono essere indicati nel ricorso introduttivo, non hanno veste di parti in senso tecnico-giuridico, bensì svolgono funzioni consultive, essendo fonti di informazioni per il giudice. Conseguentemente la mancata notifica del ricorso ad alcuni dei predetti, a seguito dell’omessa indicazione degli stessi nel ricorso, mentre non determina alcuna nullità del procedimento, qualora a tale omissione si sia ovviato nel corso dell’istruttoria, può costituire motivo di impugnazione soltanto quando la persistente omissione concerna un congiunto verosimilmente in grado di fornire al giudice informazioni tali da far decidere il giudizio diversamente. Al fine dell’osservanza delle norme che prevedono in un determinato procedimento l’intervento obbligatorio del P.M. è sufficiente che quest’ultimo venga informato del procedimento medesimo e così posto in grado di svolgere l’attività che ritenga più opportuna, restando irrilevante che, in concreto, non partecipi alle udienze ovvero non prenda conclusioni. Il principio della ripartizione dell’onere delle spese giudiziali secondo i criteri di cui agli artt. 90 e seguenti c.p.c. si applica anche nella disciplina dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone [ nella specie, procedimento di inabilitazione ].
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