14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 16219 del 16 giugno 2008
Testo massima n. 1
Il principio stabilito dall’art. 727 c.p.c., in virtù del quale nello scioglimento della comunione il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantità di beni mobili, immobili e crediti, non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima. Ne consegue che resta in facoltà del giudice della divisione formare i lotti anche in maniera diversa, là dove ritenga che l’interesse dei condividenti sia meglio soddisfatto attraverso l’attribuzione di un intero immobile, piuttosto che attraverso il suo frazionamento, ed il relativo giudizio è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato. [ Nella specie, era caduto in successione un intero immobile, parte del quale era abitata da uno degli eredi sin da epoca anteriore all’apertura della successione. Il giudice aveva pertanto assegnato a quest’ultimo l’intero appartamento dove abitava, e frazionato invece la parte restante dell’immobile. La S.C., formulando il principio che precede, ha confermato la decisione ].
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