14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6272 del 30 marzo 2004
Posted at 17:08h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tutti i procedimenti riguardanti le pretese del coniuge divorziato sulla pensione di reversibilità si applica il rito camerale; tuttavia, l’adozione del rito ordinario non costituisce motivo di nullità, sia perchè questa non è sancita da alcuna norma, sia — in osservanza del principio di conservazione degli atti — perchè il rito ordinario consente di raggiungere il medesimo risultato con maggiori garanzie per la difesa e per il contraddittorio.
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