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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 210 del 9 febbraio 1965

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 210 del 9 febbraio 1965

Testo massima n. 1

Per effetto dell’art. 741 c.p.c., il quale dispone che, nei procedimenti in camera di consiglio, i decreti acquistano efficacia solo quando siano decorsi i termini senza che sia stato proposto reclamo né dalle parti [ art. 739 c.p.c. ] né dal P.M. [ art. 740 c.p.c. ] non assume la qualifica di imprenditore commerciale, e quindi non è soggetto al fallimento, il minore che sia autorizzato a continuare l’esercizio di un’impresa commerciale da un provvedimento del tribunale rimasto inefficace per difetto di comunicazione al P.M. Poiché l’ipotesi del mancato decorso del termine è equiparato dalla legge [ art. 741 c.p.c. ] alla mancanza del decreto di autorizzazione, l’efficacia del provvedimento non può retroagire al momento della pronuncia del decreto. [ Nella specie, il decreto di autorizzazione era stato notificato al P.M. dopo la dichiarazione del fallimento del minore e nel corso del giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento ].

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