14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 18459 del 31 agosto 2007
Testo massima n. 1
In tema di provvedimenti impositivi di cauzione a carico dell’erede o del legatario, l’ordinanza resa ai sensi dell’art. 750 c.p.c. dal presidente della Corte d’appello, in sede di reclamo avverso analoga pronuncia del presidente del tribunale, non è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost., stante la sua espressa qualificazione come non impugnabile ed in quanto la stessa, emessa all’esito di un procedimento di volontaria giurisdizione, non incide in modo diretto e definitivo su situazioni di diritto soggettivo, essendo strumentale alla tutela di esse e suscettibile di revoca o modifica, a differenza della diversa pronuncia, resa con la medesima ordinanza, attinente alle spese del procedimento. [ Il principio è stato affermato dalla S.C. che, dichiarando inammissibile il ricorso straordinario avverso l’ordinanza predetta nella parte relativa al merito, ha pronunciato la sua ammissibilità e, nella fattispecie, infondatezza con riguardo al capo relativo, alle sole spese processuali ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]