14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 474 del 15 febbraio 1973
Testo massima n. 1
Perché gli inventari di tutela, di eredità beneficiata o fallimentare o fatti in seguito ad apposizione di suggelli, disposta dall’autorità giudiziaria immediatamente dopo l’apertura della successione, possano ritenersi idonei a vincere la presunzione di cui al primo comma dell’art. 31 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, [ v. ora art. 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 ], [ con le conseguenze previste nei successivi commi della stessa norma ], è necessario che i detti inventari siano redatti secondo le tassative disposizioni dell’art. 775 c.p.c. e che contengano — in ogni caso — o la certificazione della inesistenza di gioielli, denari e mobilia, ovvero l’indicazione del loro valore [ minore rispetto a quello risultante dall’applicazione del criterio presuntivo ], sul quale possa essere concretamente computata l’aliquota dell’imposta. In particolare, non è idoneo a vincere la suindicata presunzione l’inventario per accettazione di eredità beneficiata che, di fronte alla contestata opportunità, da parte degli interessati, di inventariare alcuni oggetti [ nella specie, mobili ], contenga la semplice descrizione di essi e non anche la stima, giacché in questa ipotesi, pur producendo l’inventario effetti civili, difetta di un dato essenziale per i calcoli richiesti dalla norma tributaria.
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