14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 808 del 28 gennaio 1983
Testo massima n. 1
L’eredità condizionata non è una persona giuridica, ma un patrimonio separato sino a che la disposizione non prenda efficacia a seguito dell’avverarsi della condizione, con la conseguenza che l’amministratore di detta eredità non assume la veste di rappresentate di un altro soggetto, ma è titolare del solo potere di gestire e conservare quel patrimonio separato. Pertanto, l’atto di disposizione, posto in essere da tale amministratore senza autorizzazione, od in base ad autorizzazione nulla, non può essere regolato dalla disciplina propria del rapporto di rappresentanza, ma configura un atto esorbitante dai compiti conferiti dalla legge all’amministratore stesso, come tale viziato da nullità e non mera annullabilità su istanza dell’interessato.
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