14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 22011 del 19 ottobre 2007
Testo massima n. 1
In tema di declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di un coniuge, di uno dei bona matrimoni [ cioè il consenso al vincolo d’indissolubilità ] occorre che tale divergenza sia stata manifestata all’altro coniuge ovvero fosse da questo effettivamente conosciuta ovvero conoscibile con l’ordinaria diligenza, atteso che, ove le suindicate situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l’ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole. Ne consegue che il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l’oggettiva conoscibilità di tale esclusione da parte dell’altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità; la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo eventualmente acquisiti, non essendovi luogo in fase di delibazione ad alcuna integrazione di attività istruttoria.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]