14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 19809 del 18 luglio 2008
Testo massima n. 1
Con riferimento alle sentenze di annullamento del matrimonio di altri Stati, il riconoscimento dell’efficacia è subordinata alla mancanza di incompatibilità con l’ordine pubblico interno, che è assoluta e relativa rispetto a tutti gli Stati, mentre è solo assoluta per le sentenza ecclesiastiche atteso che – in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano si è imposto con Protocollo addizionale del 18/2/1984 modificativo del concordato – per queste la delibazione è possibile in caso di incompatibilità relativa, ravvisabile tutte le volte che la divergenza possa superarsi, sulla base di una valutazione di circostanze o fatti [ anche irrilevanti per il diritto canonico ], individuati dal giudice della delibazione, idonei a conformare la pronuncia ai valori o principi essenziali della coscienza sociale desunti dalle fonti normative costituzionali ed alla norma inderogabile, anche ordinaria, nella materia matrimoniale.
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