14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2611 del 20 aprile 1985
Testo massima n. 1
Le controversie concernenti diritti disponibili possono essere oggetto tanto di arbitrato rituale, quanto di arbitrato irrituale o libero, indipendentemente dalla circostanza che la legge ne contempli la risoluzione in via giudiziaria mediante azione tipica. Pertanto, la clausola dello statuto di una società cooperativa edilizia, che devolva ad arbitri le questioni che insorgano sulla legittimità della delibera di esclusione del socio, può integrare, investendo posizioni soggettive disponibili [ all’infuori della ipotesi della società composta da due soci, nella quale l’esclusione coinvolge gli interessi generali relativi alla vita della società stessa ], sia l’uno che l’altro tipo di arbitrato, a secondo che la volontà delle parti sia rivolta ad ottenere dagli arbitri una pronuncia di tipo giurisdizionale, in esito allo specifico procedimento all’uopo contemplato dal codice di rito, ovvero a conferire agli stessi mandato per una soluzione negoziale della contesa, che si impegnano preventivamente a far propria.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]