14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6115 del 27 aprile 2001
Testo massima n. 1
Costituisce requisito di forma essenziale del lodo arbitrale, a pena di nullità, pur non essendo contemplato espressamente dall’art. 829, primo comma, n. 5 c.p.c., non derogabile dalle parti ai sensi del n. 7 del medesimo articolo, la conferenza personale di tutti i componenti del collegio, richiesta dall’art. 823 c.p.c., primo comma, nel medesimo luogo e in ogni fase del procedimento deliberativo del lodo, fino a quella finale in cui è adottata la decisione definitiva — salvo che l’arbitro, dopo aver partecipato alla discussione, si allontani in tale ultima fase, al momento della votazione, per astenersi dal voto — al fine di garantire alle parti medesime che le questioni oggetto di controversia siano esaminate con la massima accuratezza e completezza, da tutti gli arbitri, ai quali è conferito il relativo potere. Per la deliberazione del lodo internazionale è ammissibile anche la conferenza videotelefonica, ai sensi dell’art. 837 c.p.c.
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