Cass. civ. n. 10924 del 25 luglio 2002
Testo massima n. 1
Il lodo arbitrale costituisce un tutt'uno inscindibile, e nessuna specifica disposizione prescrive che il dispositivo sia formalmente distinto dalla motivazione, e che, a pena di nullità, debba costituire la parte finale della decisione, nella quale, conseguentemente, il dispositivo va coordinato con la motivazione (nella specie, la Suprema Corte ha negato la ricorrenza di un'ipotesi di nullità nel lodo non contenente, in dispositivo, statuizioni su una domanda di risoluzione per inadempimento rigettata in motivazione).