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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10924 del 25 luglio 2002

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10924 del 25 luglio 2002

Testo massima n. 1

Il lodo arbitrale costituisce un tutt’uno inscindibile, e nessuna specifica disposizione prescrive che il dispositivo sia formalmente distinto dalla motivazione, e che, a pena di nullità, debba costituire la parte finale della decisione, nella quale, conseguentemente, il dispositivo va coordinato con la motivazione [ nella specie, la Suprema Corte ha negato la ricorrenza di un’ipotesi di nullità nel lodo non contenente, in dispositivo, statuizioni su una domanda di risoluzione per inadempimento rigettata in motivazione ].

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