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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10699 del 3 agosto 2001

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10699 del 3 agosto 2001

Testo massima n. 1

Nell’istituto dell’arbitrato, così come derivato dalla riforma legislativa del 1994, l’impugnazione per nullità del lodo, notificata presso il difensore domiciliatario costituito nel giudizio arbitrale, è inammissibile, essendo tale notifica inesistente, atteso che tra il luogo ove la notifica viene effettuata e la persona che la riceve e il destinatario dell’atto, con la conclusione del giudizio arbitrale, è venuto meno ogni collegamento.

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