14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3602 del 15 giugno 1985
Testo massima n. 1
Nel caso di riunione di cause per motivi di opportunità, seppure le prove acquisite in ciascuna di esse mantengono la propria individualità, con la conseguenza che quelle facenti parte del materiale dell’una non possono essere utilizzate per l’altra, esentando così taluna parte dal relativo onere probatorio; tuttavia non si ha violazione delle norme sulla valutazione delle prove, qualora ciascuna causa sia stata decisa sulla base di quelle in essa raccolte, mentre gli elementi probatori emersi nell’altra siano stati utilizzati semplicemente per rafforzare il convincimento, già formato in base a detta prova.
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