14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1634 del 2 marzo 1996
Posted at 16:55h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’onere della cosiddetta probatio diabolica incombente sull’attore in rivendicazione si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo di acquisto, quale l’usucapione, che non sia in contrasto con l’appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell’attore, e può ritenersi assolto nel fallimento della prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene è stato trasmesso dal dominus originario.
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