Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1634 del 2 marzo 1996

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1634 del 2 marzo 1996

Testo massima n. 1

L’onere della cosiddetta probatio diabolica incombente sull’attore in rivendicazione si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo di acquisto, quale l’usucapione, che non sia in contrasto con l’appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell’attore, e può ritenersi assolto nel fallimento della prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene è stato trasmesso dal dominus originario.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze