14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 453 del 11 febbraio 1969
Testo massima n. 1
Il presidente del tribunale, esaurita la fase preliminare del giudizio di separazione personale dei coniugi con l’emissione dei provvedimenti provvisori e la nomina del giudice istruttore, non può, con successivo provvedimento, modificare la precedente ordinanza. I motivi di impugnazione dell’ordinanza presidenziale con cui sono adottati i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. debbono essere proposti nel giudizio di cognizione in corso, non nel processo esecutivo come motivi di opposizione all’esecuzione. Tuttavia, i vizi che importano la nullità del provvedimento stesso, [ nella specie, trattandosi di provvedimento modificativo di quello originario emesso dal presidente dopo l’esaurimento della fase preliminare e la nomina del giudice istruttore ], con esclusione di ogni sindacato nel merito della decisione, possono condurre all’invalidazione del provvedimento attraverso l’opposizione all’esecuzione.
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