Cass. civ. n. 22005 del 05 agosto 2024
Testo massima n. 1
ARBITRATO - IN GENERE Arbitrato qualificato irrituale dagli arbitri - Impugnazione del lodo - Regime.
Ove gli arbitri abbiano ritenuto, anche implicitamente, la natura rituale dell'arbitrato, avendo provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. c.p.c., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato ed i conseguenti errores in procedendo commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla corte d'appello, ai sensi dell'art. 827 c.p.c. e ss., e non nei modi propri dell'impugnazione dell'arbitrato irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente facendo valere soltanto i vizi che possono inficiare qualsiasi manifestazione di volontà negoziale
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.