14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2220 del 4 aprile 1980
Testo massima n. 1
Per il principio della domanda [ artt. 2908 c.c. e 99 c.p.c. ], che è all’origine dell’attribuzione del diritto di azione al soggetto interessato, l’invocazione della tutela giurisdizionale costituisce il contenuto di un diritto strettamente personale, nel senso che al titolare, in quanto tale, è rimesso chiedere, oppure no, la tutela in via autonoma di tale diritto, secondo la sua determinazione; ne consegue che è priva di autonomia la domanda con cui una parte, chiamata a formulare le sue conclusioni in relazione a una domanda proposta da un’altra parte del processo, si limiti a chiederne l’accoglimento, senza manifestare la sua volontà di far propria quella domanda. [ Nella specie l’attrice, nel presupposto della inefficacia della legittimazione di una figlia naturale da parte del proprio genitore, ne aveva impugnato il testamento, affermando che alla convenuta era stata attribuita una quota superiore a quanto ad essa spettava per legge. A tale giudizio era stato riunito quello promosso dal procuratore della Repubblica per sentir dichiarare, in via di azione, la nullità della legittimazione per susseguente matrimonio. L’attrice si limitava a chiedere che fosse accolta la domanda proposta dal P.M. senza farla propria, ma la domanda del P.M. veniva rigettata per difetto di legittimazione e la sentenza, su tale punto, passava in giudicato per mancanza di impugnazione. In relazione a tali fattispecie, la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto contenuto nella massima che precede ].
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