14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 341 del 14 gennaio 2002
Posted at 17:08h
in Massimario
Testo massima n. 1
La declaratoria di risoluzione del contratto, pur comportando, per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall’art. 1458 c.c., l’obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere i relativi provvedimenti restitutori, in assenza di domanda della parte interessata.
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