14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4695 del 12 maggio 1999
Testo massima n. 1
In caso di procedimento di espropriazione presso terzi conclusosi per effetto di dichiarazione negativa del terzo non contestata dal creditore esecutante, nessuna norma assicura a quest’ultimo il recupero delle spese processuali, dato che l’art. 95 c.p.c., nel porre a carico del soggetto che subisce l’esecuzione le spese del relativo procedimento, presuppone espressamente un’esecuzione fruttuosa e, d’altra parte, non può farsi riferimento neanche all’art. 306 c.p.c., operante nel giudizio di cognizione nel caso in cui si verifichi la volontaria desistenza dall’azione. [ Nella specie, l’interessato aveva ottenuto l’accoglimento in sede di merito della domanda al riguardo proposta con un autonomo giudizio di cognizione; la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile sotto il profilo della assoluta carenza di tutela giudiziaria ].
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Testo massima n. 2
La violazione dell’art. 274, secondo comma, relativo al dovere del giudice incaricato della trattazione di una causa [ nella specie, giudice di pace ], di riferire al capo dell’ufficio in caso di connessione della stessa causa con altra causa pendente davanti ad un diverso giudice dello stesso ufficio, è inidonea a determinare la nullità della sentenza [ e così pure a porre problemi di competenza ], in quanto relativa ad una norma attinente al mero ordine interno, ad uno stesso ufficio giudiziario, di trattazione delle cause e non ad una fase dell’iter formativo del convincimento del giudice.
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