14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10724 del 11 agosto 2000
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in Massimario
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 95 c.p.c., nel processo esecutivo che si svolge con le forme del pignoramento di crediti o di cose del debitore che sono in possesso di terzi e si conclude con l’ordinanza di assegnazione del credito, l’obbligo del pagamento delle spese grava sul debitore assegnatario e non sul terzo assegnato.
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