Cass. pen. n. 21955 del 16 maggio 2024
Testo massima n. 1
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE - Estradizione di un cittadino dell'Unione Europea verso uno Stato terzo - Obbligo di informativa nei confronti dello Stato membro di cittadinanza - Finalità di consentire l'emissione di un mandato di arresto europeo per gli stessi fatti - Fissazione di un termine - Necessità - Inerzia dello Stato di cittadinanza - Conseguenze.
In tema di estradizione di un cittadino dell'Unione Europea verso uno Stato terzo, lo Stato membro richiesto, nell'adempimento dell'obbligo di informare lo Stato membro di cittadinanza affinché possa reclamare la consegna dell'interessato con un mandato d'arresto europeo per i medesimi fatti, deve fissare un termine ragionevole scaduto il quale, in mancanza dell'emissione del mandato, potrà dare corso all'estradizione, senza essere tenuto ad attendere una decisione formale di rinuncia ad esercitare detta facoltà da parte dello Stato di cittadinanza.
Massime precedenti
Normativa correlata
Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 18
Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 21