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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10247 del 16 ottobre 1998

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10247 del 16 ottobre 1998

Testo massima n. 1

Il comportamento processuale delle parti contrario ai doveri di lealtà e probità non è integrato dalla semplice prospettazione di tesi giuridiche o da ricostruzioni di fatti riconosciute errate dal giudice, né, da comportamenti che possano conseguire effetti vantaggiosi solo in conseguenza di un concorrente difetto di normale diligenza della controparte.

Testo massima n. 2

Gli enti pubblici che hanno la gestione e l’obbligo di manutenzione di strade ordinarie non sono tenuti a realizzare, in ogni caso, tutte le strutture accessorie ad esse [ quali ad es. canali di scolo delle acque, reti di protezione per caduta massi, ecc. ] né tutte le misure cautelari [ muretti laterali, guard-rails, segnalazioni luminose ai bordi stradali ecc. ] dipendendo l’esigenza di adottare tali misure dalle caratteristiche e dalla natura di ciascuna strada, secondo una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, la quale pertanto potrà dotare di dette protezioni solo alcune parti di una strada e non altre, purché la soluzione di continuità dell’opera protettiva sia visibile per l’utente e purché l’opera, per come in concreto realizzata, non costituisca essa stessa un’insidia e cioè una situazione di pericolo così non visibile e non prevedibile.

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