Cass. pen. n. 21949 del 28 febbraio 2023

Testo massima n. 1


GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE - Perdita della qualità di militare da parte del condannato - Liberazione anticipata - Giurisdizione militare - Sussistenza.


Sussiste la giurisdizione del magistrato militare di sorveglianza, e non di quello ordinario, sulla richiesta di liberazione anticipata proveniente dal condannato dal giudice militare, quand'anche il predetto abbia successivamente perso la qualifica di militare.

Massime precedenti

Difformi: Cass. pen. n. 5074 del 1999

Normativa correlata

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Costituzione art. 103 com. 3

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