Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1870 del 24 maggio 1976

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1870 del 24 maggio 1976

Testo massima n. 1

L’art. 85 c.p.c., il quale stabilisce che la revoca o la rinuncia alla procura non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, mira ad evitare una vacatio dello ius postulandi e deve essere interpretato nel senso che, fino alla sostituzione, il difensore conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo obiettivamente considerato, e cioè sia per quanto concerne la legittimazione a ricevere atti nell’interesse del mandante, sia per quanto concerne la legittimazione a compiere atti nel suo interesse. I rapporti interni fra procuratore e cliente, infatti, rimangono disciplinati dal cosiddetto contratto di patrocinio, con le ovvie conseguenze in tema di responsabilità del procuratore nei riguardi del cliente, il quale, d’altronde, può sempre rescindere con effetto immediato il rapporto di rappresentanza processuale provvedendo alla nomina di altro difensore.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze